Si puo rateizzare un decreto ingiuntivo?

Si puo rateizzare un decreto ingiuntivo?

Le ordinanze di ingiunzione possono essere pagate a rate? Come funziona?

Quando parliamo di decreto ingiuntivo ricordiamo che si tratta di un provvedimento con cui un tribunale oppure un giudice di pace, a seguito di richiesta del creditore, induce il debitore a provvedere immediatamente al pagamento di una precisa somma di denaro, (le tempistiche esatte sono di quaranta giorni da notifica avvenuta).

Entro quei quaranta giorni il debitore, ha la possibilità di presentare opposizione, in caso contrario il passo successivo è l’esecuzione forzata, ossia il pignoramento sia di immobili sia di beni mobili.

Esecuzione di un decreto ingiuntivo

Se da un lato è ovvio che la notifica di un decreto ingiuntivo è il primo step verso l’esecuzione della procedura, è pur sempre vero che si può ancora cercare di trovare una eventuale soluzione transattiva, facendo quindi un accordo che riesca ad andare incontro alle esigenze di entrambe le parti.

Generalmente, infatti, l’obiettivo del creditore (privato, società o banca che sia) è quello di ottenere ciò che gli spetta di diritto nel più breve tempo possibile, evitando tutte le lungaggini e le spese del processo di esecuzione per il recupero dei valori spettanti. Al tempo stesso, la controparte avrà la possibilità di risanare il debito cercando di ottenere una riduzione dei valori residui da pagare.

Rateizzazione quando è possibile ottenerla

Per ottenere una rateizzazione è necessario “dimostrare” al creditore la propria condizione economica.

  • Fornendo documenti che attestano le difficoltà finanziarie attraverso dichiarazioni dei redditi, buste paga e ISEE;
  • Ottenere il beneplacito del creditore: egli infatti non è obbligato ad accettarla e può anche rifiutare la rateizzazione.

Tutte le procedure in merito ad eventuali richieste dovranno essere fatte per iscritto, nella documentazione dovranno altresì essere indicati gli estremi della pratica, la somma residua da pagare ed il numero di rate con le quali si vorrebbe realizzare il saldo.

In caso di accettazione dovrà essere redatta una transazione sottoscritta da ambo le parti con tutti i dettagli. Ovviamente va detto che in caso di omissione di pagamento anche di una sola rata l’accordo salta e il creditore può esigere l’esecuzione forzata della riscossione.

Saldo e stralcio del debito

Una delle peculiarità della transazione detta a saldo e stralcio sta nel fatto che l’istituto di credito debba ricevere il pagamento della somma patteggiata in un’unica tranche, anche se nella realtà dei fatti è quasi sempre possibile ottenere un accordo attraverso un piano detto di rientro, ossia attraverso la rateizzazione della somma dovuta. Questo per venire incontro alle possibilità economiche di colui che deve pagare e che allo stesso tempo assicurino il rispetto degli accordi presi.

I termini di pagamento sono perentori quindi, nel caso in cui anche una sola rata non venga versata il debitore perderà il beneficio della rateizzazione e sarà conseguentemente obbligato a versare immediatamente l’intero  importo del residuo in un’unica soluzione.

In questo caso, inoltre, sull’importo residuo alla data della prima scadenza non rispettata, sarà applicata una maggiorazione del 10% per ciascun semestre sino al momento della trasmissione all’esattore, come indicato nel comma 6 articolo 27 della legge 689/1981.