Si puo rateizzare un decreto ingiuntivo?

Si puo rateizzare un decreto ingiuntivo?

Le ordinanze di ingiunzione possono essere pagate a rate? Come funziona?

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento attraverso cui un tribunale oppure un giudice di pace, su richiesta del creditore, induce il debitore ad adempiere al pagamento di una precisa somma di denaro, entro quaranta giorni dalla notifica. Entro lo stesso termine il debitore, ha la possibilità di presentare opposizione, in caso contrario il passo successivo è l’esecuzione forzata, ossia il pignoramento di beni mobili e immobili.

Se da un lato è vero che la notifica del decreto ingiuntivo è un primo passo verso la procedura esecutiva, è anche vero che si può ancora trovare una soluzione transattiva, facendo quindi un accordo che vada incontro alle esigenze di entrambe le parti.

Generalmente, infatti, l’obiettivo del creditore (provato, società o banca che sia) è quello di ottenere ciò che gli spetta di diritto nel più breve tempo possibile, evitando tutte le lungaggini e le spese del processo esecutivo per il recupero delle somme spettanti. Al tempo stesso, la controparte avrà la possibilità di risanare il debito ottenendo una riduzione delle somme residue da corrispondere.

Una delle peculiarità della transazione a saldo e stralcio è che l’istituto di credito debba ricevere il pagamento della somma concordata in un’unica soluzione, anche se nella realtà dei fatti è quasi sempre possibile raggiungere un accordo attraverso un piano di rientro, ossia attraverso la rateizzazione della somma dovuta. Questo per venire incontro alle possibilità economiche del debitore e che assicurino il rispetto della transazione definita.

I termini di pagamento sono perentori quindi, nel caso in cui anche una sola rata non venga versata il debitore perderà il beneficio della rateizzazione e sarà conseguentemente obbligato a versare immediatamente l’intero  importo del residuo in un’unica soluzione.

In questo caso, inoltre, sull’importo residuo alla data della prima scadenza non rispettata, sarà applicata una maggiorazione del 10% per ciascun semestre sino al momento della trasmissione all’esattore, come indicato nel comma 6 articolo 27 della legge 689/1981.